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Quando la rinosettoplastica è mutuabile
La domanda riguarda i soldi, ma la risposta riguarda un diritto. Il decreto che definisce i livelli essenziali di assistenza dedica agli interventi di chirurgia estetica una riga, e li garantisce solo in tre circostanze; quello che si opera per una ragione funzionale entra invece da un’altra porta dello stesso articolo. Questa pagina riporta la regola con le parole del decreto, dice chi la applica, e si ferma dove comincia il lavoro di chi visita. Qui non compare nessuna cifra.
In breve
- La regola
- Tre circostanzeIl decreto sui livelli essenziali di assistenza, all’articolo 38 comma 5, scrive che gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di procedure medico-chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite. Sono tre circostanze nominate, non tre modi di dire motivi medici.
- Chi lo decide
- Non chi fa il preventivoLo stesso decreto subordina l’erogazione all’indicazione sulla ricetta del quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore, e dove sono previste indicazioni di appropriatezza parla di una autonoma e responsabile valutazione del medico. Un chirurgo privato può operare, ma non può attribuire un diritto che non dipende da lui.
- Dove si applica
- Cornice nazionale, porta regionaleL’articolo 64 comma 1 prevede che appositi Accordi fissino criteri uniformi per individuare limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il decreto demanda alle regioni e alle province autonome. Per questo nessuna pagina, questa compresa, può dirle che cosa farà la sua regione.
- Da farsi dare per iscritto
- Consenso e onorarioLa legge 219 del 2017 vuole il consenso informato documentato in forma scritta, oppure con una videoregistrazione o, per la persona con disabilità, con dispositivi che le consentano di comunicare; in qualunque forma sia espresso, è inserito nella cartella clinica. Il codice di deontologia medica aggiunge che il medico comunica preventivamente l’onorario e che questo non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.
Mutuabile è una parola vecchia, ma la domanda che porta è attuale: questo intervento lo paga il servizio pubblico? La risposta non è una cifra, è una condizione.
Il decreto sui livelli essenziali di assistenza non parla di nasi: dice quando un intervento di chirurgia estetica è garantito e che cosa un ricovero ordinario comprende. Nella rinosettoplastica quelle due regole cadono dentro una sola seduta.
Che cosa dice il decreto, con le sue parole
Il decreto del 12 gennaio 2017 definisce i livelli essenziali di assistenza, e all’articolo 38, quello sul ricovero ordinario per acuti, il comma 5 è una frase sola: gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di procedure medico-chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.
Il comma 2 dello stesso articolo pesa quanto quello e si legge meno: nel ricovero ordinario sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche necessarie all’inquadramento diagnostico e alla terapia. Un intervento fatto per una ragione funzionale non chiede un’eccezione al comma 5, perché non è chirurgia estetica.
La legge che sta sotto
Il decreto attua l’articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 502 del 1992, che esclude dai livelli di assistenza quello che non risponde a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale. Un criterio, non un importo.
Che cosa rende funzionale un’indicazione
Un setto storto, da solo, non è un’indicazione. I Manuali MSD, edizione professionale italiana, scrivono che le deviazioni del setto nasale dovute a uno sviluppo anomalo o a trauma sono diffuse, ma spesso asintomatiche e non richiedono alcun trattamento, e che è la deviazione sintomatica a causare ostruzione nasale. Non il reperto: il disturbo documentato.
Il decreto dice in che forma quel disturbo viaggia: l’erogazione della prestazione specialistica è subordinata all’indicazione sulla ricetta del quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore, e dove esistono indicazioni di appropriatezza serve una autonoma e responsabile valutazione del medico. Setto nasale deviato e rinosettoplastica trattano la parte clinica.
Qui non troverà una diagnosi
Chi pubblica questa pagina non visita nessuno e non può dirle se il suo respiro sia ostruito. Qui si nominano la regola e il documento che richiede; stabilire se lei vi rientri è un atto clinico.
Chi decide, e chi invece non decide
Non il chirurgo a cui chiede un preventivo, e non il sito che sta leggendo. La condizione la pone il decreto, il quesito diagnostico lo firma un medico, e limiti e modalità di erogazione il decreto li demanda alle regioni e alle province autonome (articolo 64 comma 1).
L’elenco è nazionale, la porta è regionale
Nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale allegato al decreto la voce 21.88 settoplastica porta due marcatori: va eseguita in ambulatori protetti ovvero situati presso strutture di ricovero, e solo in ambulatori dotati di particolari requisiti e appositamente individuati dalla Regione. Lo stesso decreto fa però dipendere l’entrata in vigore di quelle disposizioni da un provvedimento separato sulle tariffe, che questa pagina non ha aperto: l’elenco è citato per quello che dice a livello nazionale.
Quando un solo intervento ha due parti
La rinosettoplastica è per definizione due cose in una sola anestesia: si corregge il setto e si rimodella l’esterno. La parte funzionale passa dal comma 2; la forma passa dal comma 5, che la garantisce soltanto in conseguenza di un incidente, dell’esito di una procedura medico-chirurgica o di una malformazione.
Nel decreto che abbiamo aperto niente rende garantito un desiderio sulla forma perché eseguito nella stessa seduta di una correzione funzionale, e dove quel testo lascia espressamente una spesa a carico dell’assistito parla di dispositivi e ausili, non di interventi. Come venga regolata una seduta mista è una domanda per la struttura.
Che cosa farsi dare per iscritto
Qualunque sia la risposta sul diritto, due cose non ne dipendono. La legge 219 del 2017 riconosce il diritto di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile sulle proprie condizioni di salute, vuole il consenso informato documentato in forma scritta o in una delle altre forme che la legge ammette, e riconosce il diritto di rifiutare un trattamento.
- Che cosa copre l’informazione. Il codice di deontologia medica elenca percorso diagnostico, diagnosi, prognosi, terapia, alternative diagnostico-terapeutiche, prevedibili rischi e complicanze.
- Chi lo raccoglie. Lo stesso codice definisce l’acquisizione del consenso un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.
- L’onorario. Il medico lo comunica preventivamente, e non può subordinarlo ai risultati della prestazione professionale. Cosa deve contenere un preventivo elenca le voci di un’offerta scritta.
- Se la finalità è estetica. Nell’informazione preliminare al consenso scritto il medico non suscita né alimenta aspettative illusorie e indica le alternative di pari efficacia.
Che cosa resta da chiarire, e chi può farlo
Restano due cose, e nessuna si chiude leggendo. La prima è se il suo respiro, misurato e messo per iscritto da chi la visita, regga un’indicazione funzionale: è un atto clinico, e questo editore non ne compie nessuno. La seconda è che cosa applichino la sua regione e la struttura a cui si rivolge: quella risposta sta in un documento da chiedere a loro.
Domande da fare al chirurgo o alla chirurga
Le porti con sé alla visita. Il promemoria per la visita è fatto per essere stampato e annotato, e i medici della pagina dei nostri medici rispondono alle domande inviate da questo sito prima della partenza.
- Secondo lei la mia indicazione è funzionale, estetica o tutte e due, e su che cosa lo basa?
- Che cosa viene scritto nel quesito diagnostico, e chi lo firma?
- Quale parte di questo intervento rientrerebbe nel Servizio sanitario nazionale e quale no?
- Se una parte resta fuori, come viene regolata, e lo mettete per iscritto prima?
- Quali alternative di pari efficacia esistono, comprese quelle che non prevedono un intervento?
- Chi raccoglie il mio consenso, e quando posso leggere il modulo con calma?
Fonti
Ogni fonte qui sotto è stata aperta e controllata. Rimandiamo ad autorità sanitarie, a riviste con revisione paritaria e a società scientifiche, e a nient’altro.
- Deviazione e perforazione del settoManuali MSD, Edizione Professionisti (Italian professional edition)Capitolo dell’edizione professionale del manuale, in italiano, che elenca da che cosa possono derivare ulcere e perforazioni del setto: chirurgia nasale, trauma ripetuto come il grattarsi cronico del naso, piercing estetico, esposizioni a tossici, uso cronico di cocaina, uso cronico di spray nasali compresi i glucocorticoidi e i decongestionanti da banco, ossigeno transnasale, malattie come tubercolosi, sifilide, lebbra e lupus eritematoso sistemico, e la granulomatosi con poliangioite. ATTENZIONE AL PERIMETRO: e un elenco delle cause della PERFORAZIONE, non del naso a sella, e la pagina tiene i due elenchi separati. Il capitolo non contiene i termini ematoma, ascesso, necrosi ne ’naso a sella’.
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502Presidenza del Consiglio dei ministri, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianaIl decreto italiano che definisce i livelli essenziali di assistenza, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e letto in quel testo ufficiale. L’articolo 38, sul ricovero ordinario per acuti, stabilisce al comma 5 che le prestazioni di chirurgia estetica sono garantite dal Servizio sanitario nazionale soltanto in conseguenza di incidenti, di esiti di prestazioni medico-chirurgiche o di malformazioni congenite o acquisite: tre circostanze nominate, senza alcuna cifra collegata a nessuna di esse. Il comma 2 dello stesso articolo garantisce, nell’ambito del ricovero ordinario, tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche necessarie all’inquadramento diagnostico e alla terapia, che è la via per cui passa un intervento funzionale senza aver bisogno in alcun modo del comma 5. L’articolo 15, comma 1, SUBORDINERÀ l’erogazione di una prestazione specialistica ambulatoriale al fatto che la prescrizione riporti il quesito diagnostico o il sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore, e l’articolo 16, comma 2, RENDERÀ le prestazioni con indicazioni di appropriatezza prescrittiva erogabili a seguito di una valutazione autonoma e responsabile del medico. Il tempo futuro è opera del decreto stesso: l’articolo 64, comma 2, rende entrambe le disposizioni efficaci solo dalla pubblicazione di un separato decreto tariffe, che non è stato aperto, quindi nessuna delle due può essere riportata come regola in vigore oggi. L’articolo 15, comma 4, rimette alle regioni e alle province autonome le modalità di erogazione, e l’articolo 64, comma 1, prevede che i criteri uniformi per l’individuazione dei limiti e delle modalità di erogazione che il decreto rimette a esse siano fissati con accordi successivi, ed è per questo che nessuna pagina può dire a un lettore che cosa farà la sua regione. Nell’allegato 4, il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, la voce recita H R 21.88 SETTOPLASTICA Otorinolaringoiatria; la sua legenda definisce H nel senso che la prestazione deve essere eseguita in ambulatori protetti o in ambulatori situati presso strutture di ricovero, e R nel senso che può essere erogata soltanto in ambulatori con particolari requisiti specificamente individuati dalla Regione. La voce del nomenclatore è citata per quello che l’elenco nazionale DICE e per nulla di più. Su di essa non è costruita alcuna affermazione su che cosa sia erogabile oggi, e questa cautela non discende dall’articolo 64, comma 2, che riguarda gli articoli 15 e 16 e non l’allegato 4; discende dall’articolo 15, comma 4, e dall’articolo 64, comma 1, che rimettono alle regioni le modalità di erogazione. Un costo lasciato a carico dell’assistito compare quattro volte nel testo estratto: due volte all’interno dell’articolo 17, comma 5, sulla differenza di costo di un dispositivo protesico e sulle prestazioni professionali connesse alle modifiche richieste, e due volte nel nomenclatore degli ausili, sui costi di installazione e sulle opere edilizie preliminari. Tutte e quattro riguardano dispositivi e ausili, non interventi. Il decreto rinvia anche al regime di compartecipazione alla spesa stabilito altrove, e alle esenzioni da esso, ma nessuna sua disposizione ripartisce il costo di un singolo intervento. La rinoplastica non compare affatto nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, e su questa assenza non è costruita alcuna affermazione, perché la chirurgia in regime di ricovero non è comunque elencata lì.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, articolo 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)Repubblica italiana (Normattiva)La norma abilitante nominata nel titolo del decreto del 2017. Il comma 2 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, nel rispetto della dignità e della centralità della persona, dell’equità di accesso, della qualità e dell’appropriatezza delle cure e dell’economicità nell’impiego delle risorse. Il comma 7 si apre ponendo A carico del Servizio sanitario nazionale, come sua intera prima frase e recuperata per intero dalla pagina di normattiva il 5 ottobre 2026, le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Le sue lettere ESCLUDONO poi quelle tipologie di assistenza, quei servizi e quelle prestazioni sanitarie che non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale; che non soddisfano il principio di efficacia e di appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili; e che non soddisfano il principio di economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse. Nessuno dei tre motivi è un importo. La lettera a) termina con le parole del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2.
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, articolo 1Repubblica italiana (Normattiva)Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018. L’articolo 1 comma 1 afferma che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita e all’autodeterminazione della persona. Il comma 3 riconosce a ogni persona il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile. Il comma 4 vuole che il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu consoni alle condizioni del paziente, sia documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare, e che il consenso, in qualunque forma espresso, sia inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La forma scritta e la prima nominata, non la sola. Il comma 5 riconosce a ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme del comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario. Non pone nessuna condizione su chi paga che cosa e non nomina nessun intervento.
- Codice di deontologia medica 2014Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)Il codice della professione medica italiana, letto nel testo pubblicato. L’articolo 33 impone al medico di garantire alla persona assistita un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonche sui comportamenti che il paziente dovra osservare nel processo di cura. L’articolo 35 stabilisce che l’acquisizione del consenso o del dissenso e un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile, e che il medico lo acquisisce in forma scritta e sottoscritta, o con altre modalita di pari efficacia documentale, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalita o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrita psico-fisica. L’articolo 54, nella versione modificata il 16 dicembre 2016, richiama il principio dell’intesa preventiva e stabilisce che il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario e che questo non puo essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. Il codice non nomina da nessuna parte un importo.
- Codice di deontologia medica, Titolo XVI, Medicina potenziativa ed estetica, artt. 76 e 76-bis, nuova formulazione del 15 dicembre 2017Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)Il titolo riformulato sulla medicina potenziativa ed estetica, datato Roma 15/12/2017. L’articolo 76-bis stabilisce che il medico, nell’esercizio di attivita diagnostico-terapeutiche con finalita estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita ne alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate; il secondo capoverso rinvia all’ordinamento per gli interventi rivolti a minori o a incapaci. L’articolo 76, sulla medicina potenziativa, riguarda un’altra materia e qui non sostiene nulla. Il nome del file pubblicato dall’ente contiene il refuso FORMUALZIONE ed e riprodotto cosi com’e servito.